Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili.
Le nuove prestazioni sono rivolte agli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita, esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto, salvo trasferimento. L’accesso richiede il pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione.
Dal 1° luglio 2026 sono disponibili due nuove opzioni pensionistiche erogate direttamente dal Fondo pensione:
- Rendita a durata definita: Viene erogata per un numero di anni predeterminato basato sulla speranza di vita ISTAT al momento della richiesta, con importi delle rate variabili in base ai rendimenti del comparto di investimento. La durata può essere estesa se previsto dal regolamento. La periodicità delle rate è definita dal Fondo.
- Prelievi liberamente determinabili: Permettono di prelevare importi variabili entro limiti massimi annuali basati su una rendita figurativa a durata definita. Il montante residuo resta investito. Il primo prelievo può essere richiesto subito con un limite massimo. Il Fondo può stabilire intervalli e importi minimi per i prelievi.
Inoltre, dal 31 ottobre 2026, sarà disponibile un' ulteriore prestazione pensionistica:
- Erogazione frazionata del montante: Consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo scelto dall’aderente, con durata minima di 5 anni. L’importo delle rate è variabile in base ai risultati della gestione finanziaria.
È importante considerare che:
- le nuove opzioni non possono essere combinate tra loro né con la rendita vitalizia;
- è possibile richiedere fino al 50% del montante in capitale;
- la scelta è irrevocabile dopo l’avvio dell’erogazione, non sono più possibili trasferimenti o anticipazioni;
- non si possono versare nuovi contributi salvo casi specifici;
- il montante residuo resta investito e viene riscattato dai beneficiari designati in caso di decesso.
Rischi da considerare:
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Tipo di rischio
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Cosa significa
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Investimento
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Importi variabili, non garantiti
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Longevità
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Il capitale può esaurirsi nel tempo
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Concentrazione
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Più soldi all’inizio, meno dopo
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Il regime fiscale applicabile segue le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un’importante differenza:
- per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale;
- per l’erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.
Per una valutazione consapevole, alle alternative disponibili all’accesso alla fase di erogazione, vi riportiamo il link all’informativa sulle nuove tipologie di prestazioni.