AderentiCome richiedere una anticipazione

Come richiedere una anticipazione

Le anticipazioni sono ammesse dalla norma in alcune predeterminate casistiche che definiscono anche le percentuali lordi massime anticipabili.

In particolare è possibile richiedere una anticipazione

Perchè Quanto Quando
Acquisto o ristrutturazione prima casa  fino al 75% lordo dell'intera posizione (nella percentuale si deve tenere conto anche di eventuali anticipazioni già percepite) Dopo almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare
Spese sanitarie fino al 75% lordo dell'intera posizione (nella percentuale si deve tenere conto anche di eventuali anticipazioni già percepite) Senza vincoli 
Ulteriori esigenze fino al 30% lordo dell'intera posizione (nella percentuale si deve tenere conto anche di eventuali anticipazioni già percepite) Dopo almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare

 

Nel caso in cui si voglia procedere alla richiesta dell'anticipazione bisognerà:

1) accedere all'area riservata e verificare in fondo alla pagina contenente il saldo della propria posizione invididuale i valori lordi anticipabili

2) procedere alla compilazione della richiesta online

3) procedere alla compilazione della richiesta cartacea compilando l'apposito modulo disponibille nella sezione "Modulistica"

4) consegnare il modulo e la relativa documentazione al Fondo

Si ricorda che gli eventuali tempi di liquidazione sono di 90 giorni dalla fine del mese in cui viene presentata e analizzata la domanda. Vi preghiamo voler considerare tale aspetto per una migliore stima di quando le somme nette (ovvero al netto delle tasse) potranno essere effettivamente liquidate


Per completezza riportiamo il DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI 

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l’Anticipazione

2.1. L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1dell’art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; d) per ulteriori esigenze indicate dall’aderente.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell’aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito “Anzianità”). Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L’Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’aderente in qualsiasi momento. 2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell’Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell’Anticipazione

3.1 L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue : - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L’ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L’Anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione

4.1 Al fine di valutare l’ammissibilità delle richieste di anticipazione e la completezza della documentazione da presentare a supporto di esse, viene istituita una apposita Commissione composta dal Presidente del Fondo di volta in volta in carica, da un membro dell'assemblea eletto in rappresentanza degli Aderenti e da un membro dell’Assemblea nominato dai Soci. I Membri della Commissione sono nominati dall'Assemblea e restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

4.2 L’Anticipazione dovrà essere richiesta dall’Aderente utilizzando l’apposita funzione presente sul sito web del Fondo, il modulo ottenuto da tale funzione, debitamente sottoscritto e corredato dall’eventuale documentazione prevista, dovrà essere consegnato ad un Membro della Commissione di cui al precedente punto 4.1.

4.3 La Commissione, verificata la regolarità e completezza della documentazione, ad ogni fine mese inoltra la pratica alla struttura amministrativa del Fondo che a sua volta provvederà all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’Aderente.

4.4 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Commissione invia all’aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.5 La documentazione prodotta dall’aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all’avvenuta erogazione o all’effettuazione dei controlli. 4.6 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l’Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all’aderente beneficiario della prestazione.

5.3 L’Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell’aderente.

5.4 L’Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall’effettuazione della spesa.

5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento; - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio finale.

5.6 L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli

6.1 L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’aderente o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile.

6.3 Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: ¨ acquisto da terzi ¨ acquisto in cooperativa ¨ costruzione in proprio La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente: In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo). In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall’erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l’aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall’aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione.

6.5 L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

6.6 L’Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

7.1 L’Anticipazione è riconosciuta all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi: a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: - progettazione ed esecuzione dei lavori; - acquisto dei materiali; - perizie e sopralluoghi; - oneri di urbanizzazione; - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente i seguenti documenti: a) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (l’estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali); b) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria). In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. In sostituzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’aderente attraverso l’esibizione dei documenti, tra i quali: - copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa; - ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare; - copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia; - copia della ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta; - copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell’inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi; - comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell’aderente

8.1 L’Anticipazione è inoltre concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall’aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

documenti allegati