FaqPrevidenza Complementare

No. L'adesione è libera e volontaria.

Gli aderenti “taciti” o “silenti” sono lavoratori che sono stati iscritti al Fondo per il meccanismo del silenzio assenso (adesione tacita). Sono soci del Fondo a tutti gli effetti, e possono decidere quando vogliono di iniziare a versare, oltre al TFR, il loro contributo individuale, avendo diritto anche a quello dell’azienda.

No, l'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo. Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo.

L'iscritto forma la sua posizione individuale presso il Fondo mediante il conferimento:

  •   del TFR;
  •   del contributo individuale prelevato mensilmente dallo stipendio;
  •   della contribuzione a carico del datore.

Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto a quello del datore, il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione individuale.

Contribuzione minima prevista in base al CCNL di riferimento, CCNL Commercio 0,55% della retribuzione TFR

Contribuzione minima prevista in base al CCNL di riferimento, CCNL Commercio 1,55% della retribuzione TFR

No, hanno diritto al contributo dell’azienda solo i lavoratori che decidono di versare la percentuale di contributi individuali pari almeno a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Si, è possibile.  L'aderente può contribuire al Fondo, in qualsiasi momento, anche mediante versamenti volontari oltre a quelli trattenuti mensilmente in busta paga.

I contributi versati al Fondo (cioè la quota azienda e quella del dirigente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti di euro 5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di euro 5.164,57, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e, comunque, per un importo non superiore ad euro 2.582,29 annui

La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

Nel modello CUD rilasciato dall'azienda al dipendente, verrà indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, per sè o per i figli, non prima di otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.

Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

È possibile attivare la richiesta di anticipazione con la presentazione della documentazione provvisoria, tuttavia, l’iscritto successivamente deve inviare al Fondo la documentazione comprovante l’acquisto definitivo.

Sì, la richiesta di anticipazione verrà accolta se l'acquisto della casa è avvenuto non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta.

In qualsiasi momento, a prescindere dalla durata della partecipazione al Fondo. Devono essere certificate come spese sanitarie straordinarie e gravissime dall'ASL di competenza.

È possibile richiedere fino al 75% della posizione accantonata al Fondo, L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata. Se la fattura risulta inferiore al preventivo, l'aderente deve restituire la differenza.

Per l'aderente, per il coniuge e per i figli.

Le anticipazioni immotivate potranno essere richieste, sempre fino al 30% della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Per qualunque motivo, senza necessità di ulteriori giustificazioni.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione: pensionamento,  dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es.fallimento dell'azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sì, poichè si è interrotto il rapporto di lavoro presso l'azienda, puoi scegliere se richiedere il riscatto parziale o totale della posizione.

Non è possibile richiedere il riscatto totale, perché non si è interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda, ma, se la cassa integrazione è di almeno 12 mesi può essere richiesto un riscatto parziale (50% della posizione).
Se la cassa integrazione è seguita da licenziamento  può essere richiesto un riscatto totale della posizione.

Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato dei beneficiari. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.

Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento del Giudice Tutelare.

No. Nel caso avvenga il decesso di un aderente che non abbia designato un beneficiario prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi.

Si. L’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione dei beneficiari già effettuata.

Devono essere inserite in dichiarazione dei redditi solo gli importi che il Fondo Pensione ha assoggettato a tassazione ordinaria (contributi accumulati nel periodo 01.01.2001 - 31.12.2006).
Si tratta esclusivamente degli importi rivenienti dalla richiesta di riscatto della posizione per dimissioni, licenziamento o per cessazione dell'attività lavorativa.

Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.

Il lavoratore associato può trasferire quando:

  • Perde i requisiti di partecipazione al Fondo per interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale contribuisce, cambia categoria giuridica per nomina dirigente, la sua azienda cambia contratto. 
  • In costanza di rapporto di lavoro dopo 2 anni.

No. Le somme trasferite sono esenti da tassazione.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005 Il Fondo ha 6 mesi di tempo per effettuare il trasferimento.

  • Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica;
  • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita è la pensione complementare a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.

Non sempre, la prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale

Quindi, la possibilità di poter percepire una prestazione come “100% capitale” varia quindi in base alle somme accantonate e all’età dell’iscritto che sta richiedendo la pensione complementare.

L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.