La pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti requisiti:
La pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto a condizione che:
La misura della pensione di inabilità non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità e pensione aggiuntiva, sono reversibili ai superstiti.
La pensione indiretta, invece, spetta al coniuge ed ai figli.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.