I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica alternativa alla rendita vitalizia che consente all’aderente di richiedere, con periodicità annuale, il pagamento di importi variabili entro i limiti previsti dalla normativa e dalle regole del Fondo. Il montante non prelevato resta investito nel Fondo e continua a produrre rendimenti, positivi o negativi, in funzione del comparto di investimento.
Chi può chiederli
Può richiederli l’aderente che abbia maturato i requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza e che abbia almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il termine è ridotto a 3 anni nei casi previsti dalla normativa per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dalla propria volontà e si spostano tra Stati membri dell’Unione europea.
Cosa si ottiene
L’aderente può richiedere prelievi annuali entro il limite massimo tempo per tempo disponibile, determinato sulla base del montante residuo e della vita attesa ISTAT. L’importo minimo di ciascun prelievo è pari a euro 2.000, salvo successive modifiche deliberate dal Fondo. Le somme non richieste restano investite nel Fondo.
Come viene investito il montante residuo
In assenza di diversa scelta espressa dell’aderente, il montante residuo destinato ai prelievi liberamente determinabili è investito nel comparto Garantito. L’aderente può comunque scegliere espressamente un diverso comparto tra quelli disponibili.
Regime transitorio
In fase di prima applicazione, fino al completamento degli adeguamenti operativi e informatici, la richiesta consente di prenotare la prestazione. L’erogazione sarà avviata a seguito del completamento degli adeguamenti applicativi, comunque entro il termine del regime transitorio deliberato dal Fondo.
Con quale tassazione
Per la parte maturata dal 1° gennaio 2007, il trattamento fiscale segue il regime agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche, con aliquota dal 15% al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare. Restano ferme le diverse regole applicabili alle quote maturate anteriormente e gli eventuali chiarimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate.
Consulta il Supplemento/integrazione alla Nota Informativa sulle nuove prestazioni pensionistiche
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