La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica alternativa alla rendita vitalizia, erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua dell’aderente, determinata secondo le tavole ISTAT applicabili. A differenza della rendita vitalizia, l’erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’aderente.
Chi può chiederla
Può richiederla l’aderente che abbia maturato i requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza e che abbia almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il termine è ridotto a 3 anni nei casi previsti dalla normativa per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dalla propria volontà e si spostano tra Stati membri dell’Unione europea.
Cosa si ottiene
L’aderente può destinare alla rendita a durata definita il montante residuo non richiesto in capitale, anche fino al 100%. L’importo della prestazione è determinato dividendo il montante destinato alla rendita per la durata risultante dalle tavole di vita attesa ISTAT. La prestazione può essere erogata con periodicità trimestrale o annuale.
Come viene investito il montante residuo
Il montante residuo resta investito nel Fondo durante il periodo di erogazione. In assenza di diversa scelta espressa dell’aderente, il montante residuo è investito nel comparto Garantito. L’aderente può comunque scegliere espressamente un diverso comparto tra quelli disponibili.
Regime transitorio
In fase di prima applicazione, fino al completamento degli adeguamenti operativi e informatici, la richiesta consente di prenotare la prestazione. L’erogazione sarà avviata a seguito del completamento degli adeguamenti applicativi, comunque entro il termine del regime transitorio deliberato dal Fondo.
Con quale tassazione
Per la parte maturata dal 1° gennaio 2007, il trattamento fiscale segue il regime agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche, con aliquota dal 15% al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare. Restano ferme le diverse regole applicabili alle quote maturate anteriormente e gli eventuali chiarimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate.
Consulta il Supplemento/integrazione alla Nota Informativa sulle nuove prestazioni pensionistiche
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